Intervista
di Emilio Bonicelli all’avv. giuseppe pannuti
1. Partiamo
dalla radice del problema. Qual è la differenza fondamentale tra una famiglia
legittima e una coppia di fatto.
Mi permetta di osservare come questa domanda sia un triste segno
dei tempi: appena qualche decennio fa non sarebbe stato necessario fare una
simile distinzione, per chiunque intuitiva.
Al contrario, oggi è necessario, come prova il fatto che il
Magistero della Chiesa, progressivamente, è stato costretto a specificare i
concetti di famiglia, di famiglia fondata sul matrimonio, di famiglia fondata
sul matrimonio di persone di sesso diverso.
Desidero, poi, notare da subito che, se nelle mie risposte
echeggeranno spesso, anche letteralmente, affermazioni del Magistero, ciò non
significa che userò argomenti di fede, validi per i soli credenti.
Le considerazioni che svolgerò si situano tutte sul piano degli
argomenti razionali, come conviene alla materia dei fatti umani che trattiamo: in altre parole, non siamo contrari
alle unioni di fatto perché cattolici, ma perché usiamo la ragione e contrapporre su questo punto un "pensiero
cattolico" confessionale a un "pensiero laico" è un errore o un
espediente malizioso.
La comunità familiare nasce dal matrimonio, patto d’alleanza dei
coniugi, con cui un uomo e una donna, liberamente, costituiscono tra di loro
un’alleanza di tutta la vita, ordinata, per sua stessa natura, al bene dei
coniugi, alla generazione e all’educazione della prole (etimologicamente “matris munus”, dono della madre).
Con il matrimonio, i coniugi si assumono pubblicamente e
formalmente impegni e responsabilità, tra loro, verso i figli e nei confronti
della società, esigibili nell'ambito giuridico.
Il patto coniugale non è una creazione del potere pubblico, bensì
un'istituzione naturale e originaria che precede lo Stato, naturale e
originaria perché si fonda su alcuni presupposti antropologici ben definiti,
che lo ancorano nell’essere personale della donna e dell’uomo.
Questi presupposti sono:
-
l’uguaglianza della donna e dell'uomo, in quanto ambedue,
ugualmente, sono persone;
-
la complementarità dei sessi in natura, dalla quale nascono
l’inclinazione naturale tra uomo e donna e la naturale generazione dei figli;
-
la possibilità dell'amore per l'altro proprio perché sessualmente
diverso e complementare, così che l’amore è espresso e reso perfetto in maniera
eminente dagli atti propri del matrimonio;
-
la possibilità di stabilire liberamente una relazione stabile e
definitiva, cioè, dovuta in giustizia;
-
la dimensione sociale della condizione coniugale e familiare che
costituisce il primo luogo di educazione e di apertura alla società attraverso
le relazioni parentali, che contribuiscono a configurare l’identità della
persona umana.
Dati questi presupposti antropologici, l’amore specifico tra
l'uomo e la donna, per sua stessa natura inclina a una certa intimità ed
esclusività, a generare la prole e a formulare un progetto comune di vita:
quando si vuole questo, e lo si vuole in modo tale che si dà all’altro la
facoltà di esigerlo, allora si ha quella vera donazione e accettazione
reciproca tra la donna e l'uomo, che crea la comunione coniugale
(etimologicamente iugum commune,
comune giogo).
Giovanni Paolo II [Discorso al Tribunale della Rota Romana,
21-1-1999] disse: “[Pertanto] l’amor
coniugalis non è solo né soprattutto sentimento; è invece essenzialmente un
impegno verso l’altra persona, impegno che si assume con un preciso atto di
volontà. Proprio questo qualifica tale amor
rendendolo coniugalis. Una volta dato
ed accettato l’impegno per mezzo del consenso, l’amore diviene coniugale e mai
perde questo carattere”.
Questo è ciò che chiamiamo matrimonio: una donazione e
un’accettazione reciproche di un uomo e una donna che liberamente si scelgono,
liberamente celebrano il matrimonio, ma nel momento in cui pongono questo atto
essi instaurano uno stato personale in cui l’amore diviene qualcosa di dovuto,
con valenza di carattere anche giuridico.
Proprio in base a questo “statuto ontologico”, non confessionale,
ma oggettivo, razionale e umano, dell’unione familiare, l’art. 29, 1° comma
della Costituzione sancisce che “La
Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio”.
L'espressione "unione di fatto", invece, designa realtà
umane, che, pur molteplici e assai eterogenee, hanno come elemento comune
quello di essere convivenze di tipo sessuale senza matrimonio.
La caratteristica comune delle unioni di fatto è precisamente il
fatto che esse ignorano, rimandano o rifiutano l'impegno coniugale.
Di là da
questo dato negativo, tentando di determinare le loro
caratteristiche positive, per evitare il rischio di perderci nel
molteplice, dobbiamo tenerci su un piano descrittivo
e rilevare alcuni elementi ricorrenti.
Anzitutto, il carattere puramente fattuale, pratico di un tale
rapporto: una coabitazione accompagnata da una relazione sessuale, etero o
omosessuale.
In secondo luogo, una relativa durevolezza, che le distingue da
legami con coabitazioni del tutto sporadiche o occasionali.
Questa relativa durevolezza, tuttavia, non va confusa con la
stabilità, anzi l’instabilità è un elemento essenziale di questo tipo di
relazioni che si distinguono per la ferma rivendicazione di non implicare alcun
vincolo, neanche di durata: l’unione di fatto esiste fin tanto che perdura la
coabitazione, normalmente ma non necessariamente legata al persistere di una
certa affectio, ma la coabitazione
così come l’affectio possono in
qualsiasi momento cessare per volontà anche unilaterale di uno dei due.
Le unioni di fatto, poi, non comportano diritti e doveri
reciproci, personali o patrimoniali, giuridicamente esigibili: quand’anche vi
sia un certo "impegno", più o meno esplicito, di "fedeltà"
reciproca, esso vale fintanto che dura la relazione e, comunque, in caso di
violazione non è passibile di sanzione.
La completa fattualità e l’instabilità costante della relazione,
dovute all’assenza di vincoli e alla possibilità di interrompere in qualunque
momento la vita in comune sono, di conseguenza, la vera caratteristica delle
unioni di fatto.
In sintesi e concludendo, nel matrimonio si assumono
pubblicamente, formalmente e stabilmente impegni e responsabilità socialmente e
giuridicamente rilevanti; nelle unioni di fatto, la coppia non assume alcun
impegno o responsabilità, né pubblico, né stabile, così che la loro relazione
resta fatto privato, irrilevante per la società e, almeno in tesi, per il
diritto.
2. Perché
oggi la famiglia legittima ha un riconoscimento e le coppie di fatto no?
Questa
domanda consente di “smontare” il pretesto addotto da
coloro che premono per il riconoscimento delle unioni di fatto, cioè la
"non discriminazione".
L'uguaglianza di fronte alla legge deve rispettare il principio di
giustizia, che esige che si tratti ciò che è uguale come uguale e ciò che è
diverso come diverso, cioè che ciascuno abbia ciò che gli è dovuto in
giustizia: unicuique suum è un
criterio di giustizia universalmente umano, già elaborato dai giureconsulti
romani e non esclusivamente cattolico, anche se lo troviamo scritto sulla prima
pagina de L’Osservatore Romano.
Se, dunque, come abbiamo visto, la famiglia matrimoniale e le
unioni di fatto non sono né simili né equivalenti nei loro doveri, funzioni e
servizi alla società, non possono neanche essere simili né equivalenti nello
status giuridico.
Non un cattolico oscurantista e bigotto, ma la laicissima Corte
Costituzionale della nostra Repubblica, non negli anni 1950, ma – da ultimo –
nel giugno 2003, per mano non di un giurista cattolico, ma dell’avv. Fernanda
Contri, di noto orientamento “progressista” così si esprime:
“Come questa Corte ha più volte affermato, la convivenza more uxorio,
basata sull'affectio quotidiana, liberamente ed in ogni istante revocabile,
presenta caratteristiche così profondamente diverse dal rapporto coniugale da
impedire l'automatica assimilazione delle due situazioni al fine di desumerne
l'esigenza costituzionale di una parificazione di trattamento” (Ord. 204/2003).
Vera discriminazione, al contrario, sarebbe porre la famiglia
matrimoniale su un piano di uguaglianza con le altre forme di convivenza, senza
tenere assolutamente conto dell’esistenza o no di un impegno stabile, di
assistenza e fedeltà reciproche, di generazione ed educazione dei figli.
Accordando un riconoscimento pubblico alle unioni di fatto, si
crea un quadro giuridico asimmetrico: mentre la società assume obblighi
rispetto ai conviventi delle unioni di fatto, questi non assumono verso la
stessa gli obblighi propri del matrimonio.
Ciò diventa ancor più evidente se si considera la distinzione tra
l’interesse pubblico, che la società e i poteri pubblici hanno il dovere di
proteggere e promuovere e l’interesse privato al quale lo Stato deve limitarsi
a garantire la libertà.
Il matrimonio e la famiglia rivestono un interesse pubblico e sono
il nucleo fondamentale della società e dello Stato: come tali, devono essere
riconosciuti e protetti.
Due o più persone possono decidere di vivere insieme, con o senza
relazione sessuale, però questa convivenza o coabitazione sono la conseguenza
di comportamenti privati e su questo piano privato dovrebbero restare, con i
poteri pubblici che possono evitare di intromettersi in questa scelta,
come, ad esempio, non si intromettono nei rapporti d’amicizia, che pure possono
in fatto essere molto stretti e addirittura decisivi nella vita delle persone.
Per quali ragioni una coppia decide di convivere? Perché non vuole
o non può sposarsi.
Se non vuole sposarsi, vuoi perché progetta di sposarsi in futuro,
ma prima vuole convivere "ad esperimento", vuoi perché può essere
economicamente o giuridicamente conveniente, vuoi per la sfiducia verso
l'istituzione matrimoniale nata dall'esperienza traumatica di un divorzio
precedente, proprio o dei propri genitori, vuoi per un rifiuto ideologico del
matrimonio, non è dato comprendere perché lo Stato dovrebbe concedere i diritti
derivanti dal matrimonio a chi, per scelta liberissima e privatissima, non
vuole assumere i correlativi impegni e doveri.
Se la coppia non può sposarsi perché ancora legata da un
precedente matrimonio, quand’anche sia intervenuta separazione legale, lo Stato
non può certo attribuire tutela giuridica ad una convivenza con un terzo, senza
entrare in contraddizione con se stesso, stante l’esistenza del vincolo
coniugale, per quanto attenuato nei doveri in caso di separazione: ciò è tanto
vero che anche i più accaniti fautori del riconoscimento di diritti alle unioni
di fatto, lo fanno dipendere sempre dalla libertà di stato.
Altro
caso è quello di impossibilità della coppia di sposarsi perché omosessuale: è
qui che si reclama a più alta voce il diritto alla non discriminazione, ma è
anche qui che emergono differenze ancor più radicali tra unione di fatto e
matrimonio, differenze che mostrano come non esista il minimo fondamento oggettivo e razionale per
assimilare, neppure in modo indiretto e remoto, le unioni omosessuali al
matrimonio.
Nell’unione
omosessuale sono del tutto assenti le basi naturali, biologiche e
antropologiche, dell’unione coniugale: difetta la complementarità sessuale e
difetta, conseguentemente, l’apertura alla vita.
Quand’anche
si concedesse alla coppia omosessuale il ricorso alle tecniche di fecondazione
artificiale, oltre a far sorgere ulteriori e gravi problemi etici, sociali e
giuridici, non si eliminerebbe l’intrinseca sterilità del rapporto omosessuale.
Questa
chiusura intrinseca delle unioni omosessuali alla generazione, fa sì che, in rerum natura, esse non abbiano l’apertura alla società che deriva dalla funzione
educativa della prole e di formazione dell’identità lato sensu culturale della persona, connaturata, invece, all’unione
familiare.
Eventuali
artifici giuridici o tecnici, come l’ammissione delle coppie omosessuali
all’adozione o alla fecondazione artificiale, non ne eliminano l’intrinseca e
oggettiva chiusura alla dimensione sociale sotto questo aspetto.
E, infatti,
la realtà, la natura non mancherebbero di “presentare il conto” e un conto
molto salato: i danni psicologici, formativi ed esistenziali che patirebbero i
bambini per l’assenza della bipolarità sessuale nelle figure di riferimento
parentale.
Il
sentimento d’affetto che può esserci in una relazione omosessuale – che si può
chiamare “amore” soltanto in modo improprio, considerate le concrete dinamiche
psicologiche dell’omosessualità alle quali, ci dicono gli esperti, resta aliena
la dimensione della gratuità e del dono (omofilia = egofilia) – non può essere
posto a base di un rapporto coniugale o pseudo – coniugale e resta un fatto
esclusivamente privato.
Trasformare
tale fatto privato in una relazione sociale legalmente prevista e approvata,
fino a diventare un istituto dell'ordinamento giuridico, comporterebbe
modificazioni dell'intera organizzazione sociale, contrarie al bene comune.
Le leggi
strutturano la vita dell'uomo in seno alla società, per il bene o per il male,
i modelli che esprimono configurano la vita sociale e modificano la
comprensione e la valutazione dei comportamenti nelle nuove generazioni, che
sarebbero esposte ad una concezione errata della sessualità e del matrimonio:
il diritto di una generazione diventa la morale di quella successiva.
Imprescindibili ragioni morali obbligano a condannare con
assoluta fermezza le offese alla dignità delle persone omosessuali, ogni
ingiusta discriminazione, espressione malevola o azioni violenta nei loro
confronti.
Ma la stessa coscienza etica si oppone ugualmente
all'approvazione delle relazioni omosessuali e al loro giuridico
riconoscimento.
3. Che cosa
è un pacs?
PaCS è
l’abbreviazione di patto civile di solidarietà, traduzione letterale del
francese pacte
civil de solidaritè, istituto
introdotto in Francia nel 1999.
Il
termine ha avuto fortuna da noi, nel senso che è il modo con cui
prevalentemente si designa la forma di riconoscimento legale delle unioni di
fatto, senza che ciò implichi un riferimento a contenuti giuridici precisi,
almeno in Italia.
Per
definire in modo più preciso il PaCS, occorre notare che, nell’esperienza
giuridica dei paesi che hanno disciplinato le unioni di fatto, sono emersi
sostanzialmente due modelli di normazione: da una parte abbiamo il cosiddetto
schema “presuntivo”, nel quale si disciplinano gli effetti della convivenza di
fatto, senza necessità di iscrizione in un pubblico registro o presso un
notaio; dall’altra il cosiddetto schema “opzionale”, che prevede l’introduzione
di uno strumento volontario e pattizio di regolazione della convivenza non
matrimoniale, senza la cui stipula e la registrazione allo stato civile la
coppia non acquista i diritti concessi, restando una convivenza di mero fatto.
Il modello presuntivo (largamente minoritario: è assunto in Portogallo e in alcune
Entità autonome spagnole) è più preoccupato della tutela della componente più
debole della coppia; il modello opzionale, invece, accentua molto il carattere
di pseudo matrimoniale del rapporto.
Possiamo,
quindi, usare il termine PaCS in senso convenzionale, per definire uno
strumento di riconoscimento delle unioni di fatto, etero e omosessuali, di tipo
opzionale e a forti connotazioni pseudo matrimoniali.
Devo,
quindi, avvertire che, qualunque denominazione la legge istitutiva scegliesse
(unioni civili, patti civili, convivenze registrate, partnerariato, eccetera)
per indicare un istituto con queste caratteristiche, la sostanza non muterebbe:
per esser chiari, nessuno potrebbe domani dire senza barare “non ho introdotto i pacs, ma le unioni
civili”.
In
Italia, nella XIV legislatura iniziata nel 2001 e che si chiude quest’anno,
sono state esaminate 16 proposte di legge per il riconoscimento delle unioni di
fatto, precisamente 15 d’iniziativa parlamentare e una d’iniziativa del
Consiglio regionale della Toscana.
Nel corso
dei lavori della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è
deciso di accantonare gli schemi di tipo presuntivo e di proseguire l’esame
abbinato delle sole 8 proposte di tipo opzionale.
Tra
queste, la proposta di legge n°3296 “Patto
civile di solidarietà e unioni di fatto”, presentata, insieme con un
elevato numero di cofirmatari, dall’onorevole dei DS Franco Grillini,
presidente onorario dell’Arcigay, il 21 ottobre 2002, è, di fatto, divenuta il
testo di riferimento al quale gli altri sono stati abbinati, più che per il
respiro sistematico dei contenuti giuridici (è, comunque, il testo di maggiore
ampiezza), per il ruolo emblematico del proponente: ad essa farò essenzialmente
riferimento per spiegare con esempi cosa sia – meglio, cosa potrebbe essere –
il PaCS in Italia.
Cos’è.
Il PaCS è
definito come un accordo tra due persone, di sesso diverso o dello stesso
sesso, stipulato al fine di regolare i propri rapporti personali e patrimoniali
relativi alla loro vita in comune.
Notiamo
subito come – non senza contraddizione – da un lato, nella gran parte delle
proposte (Grillini compresa) non sia richiesta ad substantiam la coabitazione; dall’altro, la stipula di un PaCS è
possibile tra due – e due sole – persone, dal che si evince come, essendo
presupposta la comunion de lit, la relazione sessuale, non si
vogliano regolare i rapporti di solidarietà interpersonali, quanto la relazione
di coppia.
Chi può stipularlo.
Possono
contrarre un PaCS le persone maggiorenni, non coniugate e non legate da altro
PaCS, che non abbiano tra loro legami di parentela o di affinità, in modo del
tutto analogo a quanto avviene per il matrimonio.
Non
possono stipulare un PaCS le persone delle quali l’una è stata condannata, o
rinviata a giudizio ovvero sottoposta a misura cautelare, per omicidio
consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona alla quale l’altra
era legata da un patto civile di solidarietà.
Anche il
regime degli impedimenti, dunque, conferma l’intenzionale somiglianza con il
matrimonio.
Come si stipula.
Il PaCS,
secondo tutte le proposte, deve essere fatto per iscritto e con atto pubblico,
anche se esistono differenze di dettaglio sulle formalità necessarie per la
conclusione e registrazione: qui di seguito descriviamo, a mo’ d’esempio, le
previsioni della proposta Grillini.
Il patto
deve essere sottoscritto, a pena di nullità, avanti l’ufficiale dello stato
civile o il notaio, salvo il caso d’imminente pericolo di vita di uno dei
contraenti, nel qual caso è sufficiente sottoscriverlo in presenza di due
testimoni.
Il PaCS
deve, poi, essere trascritto nel registro dello stato civile, previa
convocazione delle parti da parte dell’ufficiale dello stato civile e con la
trascrizione diviene opponibile ai terzi: nessuno, cioè, potrà far valere la
mancata conoscenza del patto, ove esso si ripercuota in qualche modo sui propri
diritti.
La
stipula di un PaCS è liberamente delegabile, salvo il vincolo di forma del
mandato, che deve essere conferito per atto pubblico, al quale deve essere
allegato il testo del patto.
Se il
vincolo di forma è conforme ai principi generali, colpisce la grande differenza
con gli stretti limiti posti dal codice civile ai matrimoni per procura
(militari al seguito delle truppe in tempo di guerra, residenza all’estero di
uno dei coniugi previa autorizzazione del Tribunale che deve verificare
l’esistenza di gravi motivi), a riprova della completa e grave rilevanza
pubblica del matrimonio e, per converso, della tendenza – assolutamente
sistematica – nelle leggi sui PaCS a dare veste pubblicistica a diritti e
tutele e ricondurre alla sfera dell’autonomia negoziale privata doveri e
responsabilità.
Effetti.
Al PaCS,
in generale, si vogliono applicare le norme del codice civile in materia di
contratti, in quanto compatibili, salvo che il PaCS non può essere sottoposto a
termine o a condizione.
Quanto ai
doveri che derivano dal PaCS in materia di rapporti personali, le proposte
restano alquanto nel vago: la proposta Grillini prevede generici obblighi di
buona fede e correttezza e di collaborazione alla vita di coppia secondo le
capacità e possibilità dei contraenti, ma, in generale, anche i doveri di
natura personale sono rimessi alla autonomia privata delle parti.
Non sono
previsti, quindi, il dovere alla fedeltà, alla coabitazione, all’assistenza
materiale e morale, al mantenimento e all’educazione dei figli, che nascono ope legis dal matrimonio.
Allo
stesso modo, mentre è principio fondamentale del matrimonio l’uguaglianza dei
diritti e dei doveri dei coniugi, nel PaCS diritti e doveri reciproci sono
contrattualmente definiti dalle parti e, quindi, essendo tutto negoziabile,
possono crearsi situazioni di completo sbilanciamento a favore e,
correlativamente, a carico di ciascuno dei contraenti.
Quanto al
dovere di contribuzione, il terzo comma dell’art. 143 c.c. pone tra i doveri di
entrambi i coniugi quello di contribuire ai bisogni della famiglia, ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale
o casalingo, mentre nei PaCS entità, tempi e modi della contribuzione di
ciascuno sono liberamente stabiliti dai contraenti.
Ad
esempio, la proposta Grillini prevede: “Salvo diversa volontà espressa dalle parti,
ciascun contraente del patto civile di solidarietà è tenuto a provvedere alle
esigenze economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della
propria capacità lavorativa”.
Le
differenze sono evidenti: anzitutto, al contrario del matrimonio, non è sancita
l’uguaglianza di diritti e di doveri tra i contraenti; in secondo luogo, la
contribuzione che nel matrimonio è destinata in generale ai bisogni, non
necessariamente economici, della famiglia, nel PaCS è finalizzata
esclusivamente alla soddisfazione delle esigenze economiche.
Ma,
soprattutto, mentre il dovere di contribuzione nel matrimonio è inderogabile e
la sua violazione da luogo a responsabilità, nel PaCS esso può essere posto nel
nulla con un patto contrario.
Quanto al
regime patrimoniale, anzitutto è stabilito che i contraenti un PaCS rispondono
in solido dei debiti contratti, anche disgiuntamente, con i terzi per
soddisfare le esigenze di vita di coppia, ma, anche qui, salvo patto contrario.
Per
quanto riguarda i beni acquistati dopo la stipula del PaCS, pur essendo ammessa
la possibilità di scegliere la comunione legale o la comunione convenzionale
nei termini previsti per il matrimonio dal codice civile, la proposta Grillini
prevede quale regime patrimoniale ordinario del PaCS la separazione dei beni, in
ciò differenziandosi da altre proposte che prevedono, viceversa, la comunione.
Di là da
queste differenti scelte di contenuto, per quanto giuridicamente importanti,
colpisce l’insistenza di tutte – proprio tutte – le proposte nel voler definire
un regime patrimoniale legale, di per sé assolutamente non necessario, salvo
che allo scopo di accentuare il carattere di pseudo matrimonialità del rapporto
fondato sul PaCS.
Il PaCS
comporta – ed è un dato costante nelle varie proposte, con maggiore o minore ampiezza,
ma con notevolissime convergenze di contenuti – l’equiparazione,
tendenzialmente completa, dei contraenti ai coniugi:
-
in
materia di successioni ereditarie;
-
ai
fini dell’accesso al lavoro, come pure dei permessi o di congedi parentali,
familiari e formativi, di maternità e di paternità;
-
ai
fini dei punteggi nei concorsi pubblici;
-
ai
fini delle agevolazioni fiscali;
-
ai
fini previdenziali, solo in quest’ultimo caso alla condizione di una certa
durata del PaCS (nella proposta Grillini due anni);
-
ai
fini anagrafici;
-
in
materia d’impresa familiare;
-
in
materia di interdizione e inabilitazione;
-
in
ordine alle decisioni in caso di malattia e di morte;
-
ai
fini degli esoneri, agevolazioni e dispense dal servizio militare;
-
ai
fini della successione nel contratto di locazione;
-
ai
fini dell’accesso alle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale e
socio-sanitaria;
-
in
materia penale, prevedendo la non punibilità per il reato di favoreggiamento e
tutta una serie di altri gravi reati (falsa testimonianza, autocalunnia, falsa
perizia, frode processuale, omissione di denuncia o di referto, rifiuto di
uffici legalmente dovuti), se commessi per evitare danni all’onore e alla
libertà dell’altro contraente;
-
sempre
in campo penale, prevedendo il diritto del firmatario di un PaCS a non
testimoniare nei processi a carico dell’altro contraente, in misura più ampia
di quanto oggi già previsto dal codice di procedura penale per i conviventi.
Questa
equiparazione è, di regola, limitata a coloro che hanno formalizzato i PaCS
(comunque denominati nelle diverse proposte): quindi si rende la stipula del
patto indispensabile per l’acquisto dei diversi diritti, secondo lo schema
opzionale puro.
Nelle
proposte Grillini e Moroni, invece, si distinguono alcuni diritti (ereditari,
previdenziali, di accesso al lavoro) che sono attribuiti ai contraenti i PaCS,
mentre tutte le altre equiparazioni che abbiamo visto sono valevoli sia per i
PaCS, sia per le convivenze di mero fatto, queste ultime variamente denominate
(famiglia di fatto o unione di fatto), secondo uno schema opzionale misto con
elementi del sistema presuntivo.
Scioglimento
Il PaCS
si scioglie per morte di uno dei contraenti, per successivo matrimonio di
(almeno) uno dei contraenti, per volontà consensuale dei contraenti o, infine,
per volontà di uno di essi, sebbene differenti siano le previsioni delle
diverse proposte quanto ai modi di formalizzazione dello scioglimento, che è
sempre annotato nei registri dello stato civile.
Per lo
scioglimento per mutuo consenso si prevede, di regola, la dichiarazione agli
uffici dello stato civile.
Quanto
allo scioglimento unilaterale, chi intende sciogliere unilateralmente il PaCS
deve comunicare all’altro contraente la sua volontà con atto scritto (le
modalità della notifica variano nelle diverse proposte) e lo scioglimento si
verifica decorso un certo termine (nella proposta Grillini tre mesi) dalla
notifica: in ogni caso s’introduce un vero e proprio ripudio.
Quanto
agli effetti economici dello scioglimento, essi possono essere regolati nel
patto stesso, ma le proposte non regolano il caso in cui il patto nulla
disponga al riguardo, salvo prevedere, qualora uno dei contraenti versi in
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il
diritto agli alimenti per non più di due anni dallo scioglimento del PaCS.
Le tutele
dei figli minori nati (o adottati) dal PaCS, in caso di suo scioglimento, sono
incredibilmente minori di quelle previste in caso di separazione dei coniugi.
Osserviamo,
anzitutto, che se ne occupano soltanto le proposte Grillini e Moroni.
Ma anche
in queste proposte, le soluzioni non considerano che, mentre nella separazione
dei coniugi, per il fatto stesso che è pronunciata dal giudice, se vi sono
figli minori, il giudice dispone sempre riguardo all’affidamento dei figli e
all’assegno di mantenimento, quando si scioglie un PaCS, se nessuna delle parti si rivolge al giudice,
le sorti dei bambini sono rimesse integralmente alle decisioni dei genitori,
senza nessun controllo sulla loro conformità agli interessi dei minori.
Delle
proposte esaminate dal Parlamento, una sola (la proposta De Simone) prevede
l’adozione da parte di coppie omosessuali.
PaCS con cittadini stranieri
La
proposta Grillini (ma, in varia misura anche diverse altre) prevedono norme sia
per l’acquisto della cittadinanza, sia per il rilascio di permessi di soggiorno
agli stranieri che contraggano PaCS:
In
particolare, si prevede che lo straniero che abbia contratto un PaCS con un
italiano, acquisti la cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia, in
costanza di efficacia del patto.
Si
prevede, poi, il rilascio del permesso di soggiorno familiare agli stranieri
regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano
contratto un PaCS nel territorio dello Stato con cittadini italiani o
dell'Unione europea, o anche con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
Questo
permesso di soggiorno familiare è immediatamente revocato qualora sia accertato
che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal
matrimonio sia nata prole.
4. Nella
nostra società tutti chiedono dei diritti e alla parola diritto si associa
istintivamente l’idea che sia una cosa buona. Chi propone il riconoscimento
delle coppie di fatto in fondo chiede dei diritti. In che senso affermare
questi diritti non è un beneficio per la società, ma al contrario una beffa per
la persona, per la famiglia, per la società, come ha detto recentemente il
Cardinale di Genova, Tarcisio Bertone.
Si è
diffusa, da qualche tempo, una mentalità “rivendicativa” e “urlante”, in base
alla quale tutto ciò che desidero mi deve essere riconosciuto come diritto
soggettivo, indipendentemente dalle conseguenze per gli altri e per la società:
ne abbiamo avuto esempi eclatanti durante la campagna referendaria per
l’abrogazione della legge 40.
È un
atteggiamento sintomatico della grave crisi culturale che vivono le nostre
società occidentali, di cui sono componenti la sparizione dall’orizzonte
mentale comune del concetto di persona, sostituito da quello di individuo, il
relativismo etico che priva la persona e la società di qualsiasi criterio di
giudizio oggettivo e condiviso, consegnandole alla arbitrarietà, l’atrofia
della ragione e della volontà personali, cui corrisponde l’ipertrofia della sensibilità
e dell’immaginazione, massicciamente orientate a livello collettivo.
L’effetto
pratico sono le violazioni della dignità delle persone e il sacrificio del bene
comune cui assistiamo sistematicamente: vista la posta in gioco, occorre
reagire sul piano anzitutto culturale.
Dice
molto meglio di me Mons. Rino Fisichella:
“Spesso il modo di pensare che alberga in
molti è fondato sull'imposizione del diritto individuale a scapito di ogni
interesse per la convivenza sociale. Quando si orienta la cultura
all'esasperazione del diritto soggettivo senza più alcun riferimento al vivere
sociale e alla responsabilità comune, allora è ovvio che si rende necessaria e
urgente una svolta culturale che sappia di nuovo rimettere al centro la persona
e la sua relazionalità. Se le scelte sono compiute non più in base a un
principio etico, ma si fa diventare etico tutto ciò che proviene dal desiderio
individuale e si spalanca la porta all'emotività per farla dominare sulla
razionalità, allora è necessario domandarsi se queste premesse su cui si vuole
indirizzare la società potranno reggere allo scontro inevitabile con il valore
oggettivo del diritto e il mantenimento della democrazia.
Se ognuno ha il diritto di creare
un'unione matrimoniale come desidera, se vuole avere figli come vuole, se
intende porre fine alla sua vita quando e come ha deciso e impone al
legislatore di dare corpo a questo "diritto", allora bisogna ribadire
con forza che il diritto individuale non è solo una questione di coscienza singola,
ma è primariamente un atto pubblico che deve essere regolato e limitato dalla
forza della ragione, della giustizia e della convivenza reciproca. Se il
singolo cittadino, pertanto, richiede al legislatore di riconoscere il suo
diritto, è obbligo del legislatore ricordare al singolo cittadino che
appartiene a una società”.
Queste
coordinate culturali di fondo, nelle quali va collocato il confronto/scontro
sui PaCS, aiutano a capire meglio perché questi cosiddetti nuovi diritti
sarebbero certamente una beffa per la persona, per la famiglia e per la
società.
Ma la
minaccia è anzitutto diretta alla persona, “per
due motivi: perché riducono il
matrimonio ad una convenzione con significato negoziabile, negando alla persona
umana il bisogno esistenziale e la capacità razionale di pensarsi come
marito-moglie, una caro, relazione
costitutiva; perché negano valore veritativo al riconoscimento della sessualità
come dimensione costitutiva della persona umana, riducendola ad uno dei tanti
aspetti “accessori” della vita, in cui emozione e arbitrio (ciò che si sente e
ciò che si vuole) sono più rilevanti della realtà” (dr.ssa Chiara
Mantovani).
5. Su
questo tema recentemente il Cardinale Camillo Ruini si è detto preoccupato per
la tendenza a introdurre “normative che, mentre non rispondono ad effettive
esigenze sociali, comprometterebbero gravemente il valore e le funzioni della
famiglia legittima”. Ci vuole spiegare le parole “non rispondono a effettive
esigenze sociali”? E’ vero come dice Grillini che oggi chi vive in una coppia
di fatto è brutalmente e violentemente discriminato?
No, non è
vero, ma vado con ordine nel rispondere alla sua fondamentale domanda.
Se
guardiamo alla grandissima parte delle convivenze di chi, pur potendolo, non
intende sposarsi, emerge una mentalità intrisa di pragmatismo, di edonismo e di
una concezione dell'amore senza alcuna responsabilità: si sta insieme finché
dura, finché si sta bene e, quando la relazione si guasta, deve essere
possibile interromperla senza formalità con quello che in sostanza è un
ripudio, senza traumi, se non, al più, d’ordine sentimentale.
Come ha
recentemente notato la bioeticista Claudia Navarini, la stragrande maggioranza
delle coppie di fatto non vuole le responsabilità, le fatiche, i doveri, i
vincoli del matrimonio e, per questo, è disposta a rinunciare alle gioie, alla
sicurezza e ai diritti del matrimonio: di ciò queste coppie sono perfettamente
consapevoli, come prova l’insuccesso dei registri delle unioni civili in quei
comuni che li hanno istituiti.
In fondo,
l’unico diritto che rivendicano queste coppie è quello a non sposarsi e questo
diritto lo hanno già.
Ovviamente,
non volendo dare nulla, non possono pretendere diritti, agevolazioni e
riconoscimenti.
Quanto
alle coppie di persone omosessuali, anche qui la stragrande maggioranza è
sovranamente indifferente alla disciplina delle loro unioni, che invece è
fondamentale per quella assoluta minoranza di omosessuali che professa
l’ideologia gay, cioè propone lo
stile di vita omosessuale come positivo per le persone e per la società.
Questa
minoranza, molto ben organizzata e socialmente influente, persegue un solo
obiettivo: il riconoscimento simbolico della liceità delle relazioni
omosessuali.
Mi si
potrebbe obiettare: “Cosa ne sai delle reali motivazioni e intenzioni dei gay?”
E allora sentiamo cosa ne dicono loro.
Giovanni
Rossi Barilli, giornalista, scrittore e militante gay, nella sua Storia del
movimento gay in Italia, parlando dei nostri anni, così testualmente scrive:
«Si
apre un pubblico dibattito sulle unioni civili, che sempre più diventano la
questione prioritaria nell’agenda dell’Arcigay. E questo non accade perché
migliaia di coppie omo scalmanate diano l’assedio al quartier generale per
poter coronare il loro sogno d’amore. Anzi, il numero delle coppie disposte a
impegnarsi per avere il riconoscimento legale è addirittura trascurabile [...] Ma il punto vero è che le unioni civili sono un obiettivo simbolico
formidabile. Rappresentano infatti la legittimazione dell’identità gay e
lesbica attraverso una battaglia di libertà come quelle sul divorzio o
sull’aborto, che dispone di argomenti semplici e convincenti: primo fra tutti
la proclamazione di un modello normativo di omosessualità risolto e
rassicurante. Con la torta nel forno e le tendine alle finestre, come l’ha
definito una voce maligna. Il messaggio è più o meno il seguente: i gay non
sono individui soli, meschini e nevrotici, ma persone splendide, affidabili ed
equilibrate, tanto responsabili da desiderare di mettere su famiglia. Con
questo look “affettivo” non esente da rischi di perbenismo si fa appello ai
sentimenti più profondi della nazione e si vede a portata di mano il traguardo
della normalità. [...] A questa
porta si bussa con discrezione, assicurando che non si vuole assolutamente il matrimonio
omosessuale: questa prospettiva fa inorridire gli stessi gay. E nemmeno si
rivendica la possibilità di adottare figli per le coppie omo, perché i tempi
non sono maturi. Ci si accontenterebbe di regolare la questione dell’eredità,
della pensione, dell’affitto, della reciproca assistenza fra i partner».
Prenderebbe troppo tempo, ma
sarebbe interessante vedere come l’intera problematica delle unioni civili
nasca dalla una strategia, culturale e politica, del movimento gay internazionale, ideata e realizzata con intelligenza negli anni 1990.
Il punto incontrovertibile,
comunque, è che si tratta di una battaglia per un riconoscimento simbolico e,
come ha notato il presidente dei giuristi cattolici D’Agostino sull’Osservatore
Romano, “… il
diritto non esiste per offrire riconoscimenti simbolici, bensì per dare
risposte pubbliche ad esigenze sociali, che superano la dimensione privata
dell’esistenza”.
A soddisfare le esigenze private
meritevoli di tutela basta il diritto comune, il diritto privato: il contratto
d’affitto può essere sottoscritto da più persone conviventi, indipendentemente
dal sesso, a parte che la Corte Costituzionale ha già equiparato il convivente
more uxorio al coniuge, ai fini della successione nel contratto di locazione
(Sent. 404/1988); le esigenze in senso lato “previdenziali” possono essere
tranquillamente soddisfatte con polizze assicurative; quelle ereditarie con
donazioni e testamenti; quelle di assistenza in caso di malattia sono state
affrontate e risolte con la legge 9.1.2004 n°6, istitutiva dell’amministrazione di
sostegno, che prevede che amministratore di sostegno possa essere la persona
stabilmente convivente, indipendentemente dal sesso, certo, se il giudice la
ritenga idonea.
Le altre
agevolazioni e tutele pubbliche (fiscali, previdenziali, nella partecipazione
ai concorsi pubblici, nell’avviamento al lavoro, congedi parentali, eccetera)
che si fondano sul carattere pubblico e stabile dell’unione matrimoniale, non è
giusto siano estese a unioni che non hanno le stesse caratteristiche, perché lo
Stato non ha interesse a tutelarle e perché si commetterebbe una sottrazione di
risorse e di prerogative ai danni della famiglia.
Tornando
alla domanda sulla discriminazione: per quanto possa essere assurdamente negato
da chi guarda al reale attraverso le lenti deformanti dell’ideologia, le
differenze esistono, in natura e nella realtà sociale.
Trattare
in modo differente situazioni diverse, non solo non è un’ingiusta
discriminazione, men che meno brutale o violenta, ma risponde al più elementare
criterio di giustizia: ripeto, unicuique
suum tribuere.
6. Prima ho
detto che la sfida su questo tema si gioca nelle prossime settimane. L’Unione
infatti ha inserito tra i punti qualificanti del proprio programma anche il
riconoscimento di diritti alle persone che fanno parte delle coppie di fatto.
In questo testo non si parla però di pacs. C’è una differenza sostanziale? Ci
vuole aiutare a capire questo testo? In che cosa potrebbero consistere i
diritti, le prerogative e le facoltà di cui si parla? E ancora, questa proposta
potrebbe costituire la premessa per il riconoscimento delle coppie gay?
Ho letto
– con dispiacere e anche con delusione, dopo le prese di posizione degli
onorevoli Rutelli e Mastella, rivelatesi, alla prova dei fatti, non
sufficientemente ferme – quanto è scritto alla pagina 72 del programma
dell’Unione.
È una
formulazione evidentemente di compromesso, reticente e, conseguentemente,
ambigua.
È
reticente, come bene ha notato lei, sui contenuti specifici dei diritti, delle
facoltà e delle prerogative che lo schieramento guidato dal Presidente Prodi
riconoscerà alle persone che fanno parte di unioni di fatto sui quali nulla
afferma, ma al tempo stesso, si badi, nulla nega.
Ma al mio
occhio, un po’ scaltrito su questo tema, alla luce delle proposte di legge sui
PaCS, del loro iter parlamentare, dell’esperienza giuridica straniera, il
passaggio programmatico sulle unioni civili dice già molte cose.
Anzitutto,
ove si parlasse di “riconoscimento di
diritti alle persone che fanno parte delle unioni di fatto”, per dare a
intendere che si tratti di cosa diversa dal dar vita ad un istituto alternativo
al matrimonio, il tentativo sarebbe oltremodo maldestro: a parte quanto dirò da
qui a un momento, è ben evidente che tutte le proposte sui PaCS – comunque
denominate – attribuiscono diritti (soggettivi) a persone (fisiche) che
l’unione di fatto formano.
È,
inoltre, estremamente significativo il titolo del passaggio, cioè “Unioni civili”.
Se riconoscimento di diritti alle persone che
fanno parte delle unioni di fatto potrebbe alludere ad una disciplina degli
effetti della convivenza di mero fatto, magari opportunamente selettiva,
secondo lo schema “presuntivo”, parlare di “Unioni
civili” non lascia dubbi: l’impegno programmatico dell’Unione riguarda un
istituto pseudo matrimoniale di tipo opzionale, in una parola i PaCS, come è
confermato, ad abundantiam, dal
riferimento esplicito alla “stabilità” e “volontarietà”.
E saranno
unioni civili anche omosessuali, giacché – cito testualmente dal documento “Per il bene dell’Italia” – “Al fine di definire la natura e la qualità
di un’unione di fatto, non è dirimente il genere dei conviventi né il loro
orientamento sessuale”.
Non li si
chiama PaCS ma Unioni civili? Ho già detto dell’ingannevolezza di simili
giochetti di parole, ma diamo la parola all’onorevole Grillini, che è più
chiaro e meno sospetto di me: “Al di là
del fatto che molti non accettano il termine PaCS, anche se a me piace molto,
la nostra battaglia comunque non è sul nome ma sui contenuti. La questione
nodale è l'accertamento della convivenza e la sua registrazione” (seduta
della II Commissione Giustizia della Camera dei deputati di mercoledì 5 ottobre
2005).
Non
mancano, poi, in questa parte del programma del centro – sinistra aspetti che
meritano d’essere segnalati.
Colpisce,
anche se non stupisce dopo quanto abbiamo visto, l’assenza di qualsiasi
riferimento a doveri delle parti di un’unione civile, come pure la dichiarata
volontà di dare a queste unioni “prerogative”, termine che i vocabolari ci
dicono significare “vantaggi speciali concessi per legge”.
Dimostrano la subalternità all’omosessualismo relativista
l’uso dell’espressione “orientamento sessuale”, fintamente asettica ma in
realtà ideologica, che mette sullo piano etero e omosessualità e, ancor più,
del termine “genere”, tipico dell’ideologia di “gender”, secondo cui l’essere uomo o donna non sarebbe determinato
fondamentalmente dal sesso, bensì dalla cultura, quell’ideologia che indusse
qualcuno a presentare alla Conferenza ONU di Pechino sulla donna del 1995 il
riconoscimento di 5 generi (maschile, femminile, omosessuale maschile,
omosessuale femminile, transessuale).
Ciò
considerato, le manifestazioni davanti alla casa del Presidente Prodi, gli
inviti a cena rivoltigli da parte di una coppia omosessuale, più che a un
dissenso sulle cose, mi paiono francamente legati a motivazioni e finalità
mediatiche, di pressione e propaganda.
7. Come
cattolico quale pensa debba essere una scelta consapevole in occasione delle
prossime elezioni?
Rispondo a
questa delicata domanda, che riguarda esclusivamente i credenti, partendo dal
generale per arrivare al caso particolare in questione.
Il Concilio
Ecumenico Vaticano II (decreto Apostolicam
actuositatem, 7) ha assegnato ai laici cattolici una missione specifica,
alta e, quindi, impegnativa: quella di animare cristianamente l’ordine
temporale.
Nelle
società democratiche, il voto, nel quale si esprime eminentemente la sovranità
popolare, interpella la coscienza e la responsabilità dei fedeli laici in
ordine alla missione loro propria: ancora il Concilio insegna “Animati dall'amore di patria e nel fedele
adempimento dei doveri civici, i cattolici si sentano obbligati a promuovere il
vero bene comune e facciano valere il peso della propria opinione in maniera
tale che il potere civile venga esercitato secondo giustizia e le leggi
corrispondano ai precetti morali e al bene comune” (decreto Apostolicam actuositatem, 14).
Spetta ai fedeli laici giudicare autonomamente della conformità
delle leggi ai precetti morali e al bene comune?
No, non spetta ai laici. Sempre il Concilio ci dice,
infatti, che: “Nei
confronti delle opere e istituzioni di ordine temporale, il compito della
gerarchia consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi
dell'ordine morale che devono essere seguiti nelle cose temporali”(decreto Apostolicam actuositatem, 24).
Dunque, per
orientarsi consapevolmente nelle sue scelte, politiche in genere e di voto in
ispecie, il cattolico deve porsi in ascolto del Magistero della Chiesa
gerarchica e non può prescinderne.
E come la
mettiamo con il pluralismo, cioè con la “legittima
molteplicità e diversità delle opzioni temporali” in una società
democratica?
Soccorre, al riguardo, la Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede circa l’impegno dei cattolici nella vita
politica del 2002, approvata da Giovanni Paolo II e pubblicata su suo
ordine.
In essa si
distinguono le materie opinabili, quelle nelle quali sono moralmente possibili
diverse strategie per realizzare il bene comune, da alcuni valori non
negoziabili, di cui il documento reca una positiva elencazione, che coinvolgono
istanze etiche e principi morali obbliganti: le prime sono rimesse alla
prudenza politica di ciascun fedele; i secondi non ammettono deroghe, eccezioni
o compromesso alcuno, neanche in sede di voto.
La
Nota,
infatti, chiarisce che “…la coscienza cristiana ben
formata non permette a nessuno di favorire con il proprio voto l’attuazione di
un programma politico o di una singola legge in cui i contenuti fondamentali
della fede e della morale siano sovvertiti dalla presentazione di proposte
alternative o contrarie a tali contenuti”.
Ora, abbiamo
forze politiche che chiedono il voto, sulla base di un documento programmatico
che prevede l’esplicito impegno politico alla regolamentazione giuridica delle
unioni di fatto, anche omosessuali: ebbene, il Magistero in materia non lascia
margini di dubbio sul fatto che tale proposta sia contraria a giustizia e ai
principi dell'ordine morale che devono essere seguiti nelle cose temporali.
La citata Nota circa
l’impegno dei cattolici nella vita politica (4) indica espressamente “la tutela della famiglia fondata sul
matrimonio e tra persone di sesso diverso” tra i valori non negoziabili.
Nel documento Famiglia,
matrimonio e unioni di fatto del Pontificio Consiglio per la Famiglia, si
legge: “Nelle società aperte e
democratiche di oggi, lo Stato e i poteri pubblici non devono
istituzionalizzare le unioni di fatto, accordando loro uno statuto simile a
quello del matrimonio e della famiglia. Tanto meno equipararle alla famiglia
fondata sul matrimonio”.
Nelle Considerazioni
circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali della Congregazione per la Dottrina della
Fede, poi, si danno prescrizioni precise e rigorose, ai fedeli in genere e ai
politici cattolici in ispecie.
“In presenza del
riconoscimento legale delle unioni omosessuali, … è doveroso opporsi in forma
chiara e incisiva. Ci si deve astenere da qualsiasi tipo di cooperazione
formale alla promulgazione o all'applicazione di leggi così gravemente ingiuste
nonché, per quanto è possibile, dalla cooperazione materiale sul piano
applicativo. In questa materia ognuno può rivendicare il diritto all'obiezione di
coscienza”.
“Se tutti i fedeli
sono tenuti ad opporsi al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, i
politici cattolici lo sono in particolare, nella linea della responsabilità che
è loro propria. In presenza di progetti di legge favorevoli alle unioni
omosessuali, sono da tener presenti le seguenti indicazioni etiche. Nel caso in
cui si proponga per la prima volta all'Assemblea legislativa un progetto di
legge favorevole al riconoscimento legale delle unioni omosessuali, il
parlamentare cattolico ha il dovere morale di esprimere chiaramente e
pubblicamente il suo disaccordo e votare contro il progetto di legge. Concedere
il suffragio del proprio voto ad un testo legislativo così nocivo per il bene
comune della società è un atto gravemente immorale”.
Si deve
necessariamente concludere che, allo stato delle cose, collaborare formalmente# all’introduzione nell’ordinamento di
una regolamentazione giuridica delle unioni di fatto, anche omosessuali, dando
il voto a forze che hanno espresso tale volontà, non è lecito al cattolico, in
quanto atto gravemente immorale.
# La cooperazione formale è quella che concorre alla volontà
disonesta di chi compie il male, sì da includere il consenso del cooperante
allo stesso peccato.
Ciò può avvenire in due
modi:
- quando il cooperante concorre con l’esplicita
intenzione che l’agente principale possa compiere l’azione disonesta;
- quando il cooperante concorre con un’azione che per
se stessa non ha nessun’altra finalità se non quella di aiutare l’agente
principale a compiere l’azione disonesta.