STATUTO

FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

DI REGGIO EMILIA

approvato il 23 febbraio 2004

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E’ costituito il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DI REGGIO EMILIA che mira – oltre alle finalità di cui all’art.2 – al coordinamento fra le associazioni e gli organismi che lo compongono all’atto della sua costituzione e quelle/i che entreranno a farne parte nel corso della sua esistenza senza sovrapposizione alcuna ad esse/i ed anzi nel rispetto e valorizzazione dell’identità, individualità, specificità ed autonomia dei singoli organismi aderenti.

Il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DI REGGIO EMILIA verrà più oltre denominato anche semplicemente "FORUM" o "Associazione".

Il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI ha sede legale in Reggio Emilia, Via Prevostura, n.4.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2

(Scopi e attività)

L’Associazione è autonoma, apartitica, aconfessionale ed a carattere volontario. Non persegue fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.

Il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI, operando attraverso il coordinamento delle associazioni ed organismi che lo compongono, persegue le seguenti finalità:

a) promozione e salvaguardia di tutti i valori che presiedono alla famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio" (artt. 29, 30, 31 Costituzione Italiana – 27 dicembre 1947);

b) promozione della partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le loro forme associative;

c) promozione di adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia ed i suoi diritti, secondo quanto indicato dalla "Carta dei diritti della famiglia" della Santa Sede (1983):

Art.1: "Ogni persona ha diritto alla libera scelta del proprio stato di vita e perciò a sposarsi e formare una famiglia oppure a restare celibe o nubile"

Art.2: "Il matrimonio non può essere contratto se non mediante libero e pieno consenso degli sposi debitamente espresso"

Art.3: "Gli sposi hanno l’inalienabile diritto di costituire una famiglia e di decidere circa l’intervallo tra le nascite ed il numero dei figli da procreare, tenendo pienamente in considerazione i loro doveri verso sé stessi, verso i figli già nati, la famiglia e la società in una giusta gerarchia di valori e in conformità all’ordine morale oggettivo che esclude il ricorso alla contraccezione, alla sterilizzazione e all’aborto"

Art.4: "La vita umana deve essere rispettata e protetta in modo assoluto dal momento del concepimento"

Art.5: "Avendo dato la vita ai loro figli, i genitori hanno l’originario primario e inalienabile diritto di educarli; essi devono perciò essere riconosciuti come i primi e principali educatori dei loro figli"

Art.6: "La famiglia ha il diritto di esistere e progredire come famiglia"

Art.7: "Ogni famiglia ha il diritto di vivere liberamente la propria vita religiosa domestica sotto la guida dei genitori, così come ha il diritto di professare pubblicamente e di diffondere la fede, di prendere parte al culto pubblico e di scegliere liberamente programmi di istruzione religiosa senza patire discriminazione"

Art.8: "La famiglia ha il diritto di esercitare la sua funzione sociale e politica nella costruzione della società"

Art.9: "Le famiglie hanno il diritto di poter fare assegnamento su una adeguata politica familiare da parte delle pubbliche autorità nell’ambito giuridico, economico, sociale e fiscale, senza discriminazione di sorta"

Art.10: "Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l’organizzazione del lavoro permetta ai membri di vivere insieme e non ostacoli l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della famiglia offrendo anche la possibilità di sana ricreazione"

Art.11: "La famiglia ha il diritto ha una decente abitazione, adatta per la vita della famiglia e proporzionata al numero dei membri in un ambiente che provveda i servizi di base per la vita della famiglia e della comunità"

Art.12: "Le famiglie dei migranti hanno diritto alla medesima protezione di quella concessa alle altre famiglie".

L’intera Carta dei diritti della Famiglia costituisce, quindi, parte integrante del presente statuto.

Il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI opera promovendo – con tutti i mezzi opportuni – la centralità della famiglia come soggetto sociale e politico nella realtà locale attraverso l’organizzarsi dei suoi membri in iniziative di servizio alle famiglie, il confronto, il dialogo e la collaborazione con le diverse realtà culturali e sociali. Tale obiettivo verrà dal "FORUM" perseguito anche valutando le leggi regionali in atto nonché le proposte di legge in materia che comunque, direttamente e/o indirettamente, coinvolgano la realtà familiare e avanzando, se necessario, eventuali proposte alternative. Tutto ciò implica che il "FORUM" dovrà interloquire con le pubbliche istituzioni a differenti livelli (provinciale e locale) in modo da potere altresì verificare che, nella loro concreta applicazione, le leggi medesime rispettino e garantiscano effettivi sostegni alle famiglie. Il "FORUM" diffonde inoltre, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, i propri operati sociali.

Il FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI si propone di promuovere e coordinare le azioni di comune interesse degli organismi aderenti, secondo le decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci.

Più precisamente ed a titolo meramente indicativo ed esemplificativo, onde raggiungere il suddetto obiettivo il "FORUM" delle Associazioni familiari intende svolgere le seguenti attività:

    1. interloquire con le istituzioni locali in materia di politica familiare con una propria rappresentanza;
    2. cooperare con organismi locali comunali, provinciali e regionali aventi finalità analoghe;
    3. denunciare situazioni e azioni che risultino inadeguate e/o contrarie e, comunque, pregiudizievoli agli interessi ed alle aspirazioni delle famiglie e, più in generale, dell’essere umano in quanto tale e quale elemento costitutivo primario ed indispensabile del nucleo familiare in cui massimamente si manifesta e completa la sua personalità;
    4. conseguentemente assumere iniziative culturali, sociali e politiche a difesa, tutela, protezione e promozione della soggettività familiare, al fine di integrare e/o ripristinare la dignità nonché gli interessi e le aspirazioni di cui al punto c).

Per lo svolgimento delle suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione, per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione; può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3

(Risorse Economiche)

L’Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    1. quote e contributi degli associati;
    2. eredità, donazioni e legati;
    3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
    5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale la Segreteria Esecutiva redige un rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

ART. 4

(Soci)

Possono aderire al FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI: le associazioni, i movimenti, le entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico ed altre organizzazioni che ne condividano ispirazione, finalità e obiettivi e che dimostrino, attraverso il loro statuto o la loro attività, un concreto impegno nei confronti della famiglia nonché della promozione, tutela e difesa dei suoi diritti (così come indicato all’art.2), che svolgano le loro attività a livello locale (Reggio Emilia e provincia) e che contribuiscano all’attività dell’Associazione istituita mediante il versamento della quota associativa annua.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono inoltre partecipare ai lavori ed alle attività del FORUM PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI altri organismi o persone fisiche con la qualifica di "osservatori" – previa approvazione della domanda da parte dell’Assemblea dei Soci o previa decisione in tal senso dell’Assemblea dei Soci che intenda farvi partecipare "consulenti" -. I detti "osservatori" e "consulenti" hanno diritto di parola durante gli incontri della detta Assemblea, ma non possono votare né essere eletti alle cariche associative.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposta della Segreteria Esecutiva; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

La Segreteria Esecutiva cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta della Segreteria Esecutiva per:

    1. mancato versamento della quota associativa per tre anni;
    2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    3. persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

Il singolo organismo-socio (rappresentato dal suo legale rappresentante od altro delegato) si impegna, in confronto dell’Associazione "FORUM", del quale fa parte, a promuovere e sostenere i valori e le finalità proprie dell’Associazione stessa e a rispettare gli incarichi di collaborazione assunti.

In particolare si impegna:

a) ad accettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi del "FORUM" in conformità dello stesso;

b) a collaborare per il raggiungimento degli scopi del "FORUM" prestando la propria attività liberamente, volontariamente e senza alcun compenso;

c) a versare la quota associativa annua secondo quanto deliberato dalla Segreteria Esecutiva, delibera quest’ultima che dovrà essere ratificata dall’Assemblea dei Soci.

I soci hanno diritto:

    1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
    2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    3. ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

ART. 7

(Organi dell’Associazione)

Sono organi dell’Associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Presidente;
    3. la Segreteria Esecutiva
    4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 8

(Assemblea)

L’Assemblea è composta da tutti gli organismi-soci (legali rappresentanti o loro delegati) e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

    1. approva il rendiconto economico-finanziario;
    2. elegge il Presidente dell'Associazione;
    3. nomina i componenti della Segreteria Esecutiva;
    4. nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
    5. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
    6. delibera l'ammissione e l’esclusione dei soci;
    7. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dalla Segreteria Esecutiva.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la Segreteria Esecutiva o almeno 1/5 degli associati ne segnalino l’opportunità.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea, ordinaria e quella straordinaria, sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e, in caso di assenza di entrambi, da un altro membro della Segreteria Esecutiva eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L’eventuale seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Eventuali modifiche al presente Statuto, proposte dalla Segreteria Esecutiva e/o da almeno 1/5 dei soci, possono essere discusse ed approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

ART. 9

(La Segreteria Esecutiva)

La Segreteria Esecutiva è formata da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri della Segreteria Esecutiva rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte della Segreteria Esecutiva solo gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti la Segreteria decadano dall’incarico, la Segreteria Esecutiva può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero mandato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, la Segreteria può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti la Segreteria, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di una nuova Segreteria Esecutiva.

Alle riunioni di tale organo sono permanentemente invitati, pur non avendo diritto di voto, i delegati degli Uffici Diocesani di Pastorale Sociale e Pastorale Familiare.

Alla Segreteria spetta di:

    1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
    2. predisporre il rendiconto economico-finanziario;
    3. nominare il Vice-Presidente
    4. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

La Segreteria Esecutiva è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

La Segreteria Esecutiva è convocata di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri della Segreteria.

Delle riunioni della Segreteria verrà redatto verbale, su apposito libro, che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e da chi svolgerà la funzione di assistente-segretario di quest’ultimo.

ART. 10

(Il Presidente)

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa, nonché la Segreteria Esecutiva.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e della Segreteria Esecutiva e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica agli stessi dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

Il Presidente rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.

La carica di Presidente è incompatibile con incarichi politici rilevanti e cariche pubbliche elettive.

ART. 11

(Collegio dei Revisori dei conti)

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi ed uno supplente, nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria Esecutiva e dell'Assemblea, alla quale presenta le eventuali osservazioni alla relazione annuale sul rendiconto economico-finanziario.

I verbali delle ispezioni del Collegio saranno trascritti nell’apposito libro.

ART. 12

(Consulenti)

Ai lavori dell’assemblea dei soci e della segreteria esecutiva partecipa un consulente ecclesiastico delegato dal Vescovo della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla.

ART. 13

(Scioglimento)

In caso di scioglimento dell’Associazione, dopo le operazioni di liquidazione il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 14

(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.