BREVI NOTE SULLA
PROPOSTA DI LEGGE SUI DIRITTI E DOVERI DELLE
PERSONE STABILMENTE CONV1VENTI (Di.Co.)
Da più parti si sono ormai messe a nudo la pericolosità, l’inutilità e l’assurdità
anche sul piano giuridico della proposta di legge sui ‘diritti e doveri delle
persone stabilmente conviventi” (abbreviata in DICO, espressione in cui si
trovano soltanto i DIritti dei COnviventi: e i doveri? Di essi
nella sigla, così come nella proposta, non vi è alcuna traccia.).
Da parte dei proponenti e
sostenitori del progetto di legge si continua a dire che si è data una risposta
a diritti individuali, senza arrecare danno ad alcuno e, in particolare, senza
creare una struttura familiare parallela a quella prevista dalla
Costituzione all’articolo 29.
L’analisi del testo legislativo proposto rende assolutamente ed indiscutibilmente evidente che la volontà del Governo è stata proprio quella di creare una “quasi famiglia”, nella quale entrare e dalla quale uscire a proprio piacimento, in funzione degli interessi individuali, a danno del componente debole e della stessa collettività. In sostanza, se con il matrimonio il patto che i coniugi stringono tra loro ha rilevanza pubblica e coinvolge la collettività, dalla quale chiede di essere riconosciuto, con la conseguente protezione del nuovo soggetto giuridico che è nato, cioè la Famiglia, con il previsto stato di convivenza due persone si mettono in condizione di poter pretendere dalla collettività una serie di diritti e vantaggi, senza stringere alcun patto con la società, né assumere alcun corrispondente dovere, neppure nei confronti del convivente.
PERCHE’ SI TRATTA DI UN RAPPORTO DI TIPO FAMILIARE?
L’art. 1 della proposta di legge
prevede che la stessa si applica a “due persone maggiorenni e capaci, anche
dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono ...“.
Per il diritto il riferimento
all’affetto (“vincoli affettivi”) è un non senso: il diritto non ha mai
disciplinato l’affetto, che, in quanto sentimento
personale, non è verificabile. Nell’ordinamento si possono considerare soltanto
i comportamenti accertabili, non i sentimenti!
Il riferimento ai “vincoli
affettivi”, lungi dall’essere un errore non voluto, ha proprio la funzione di
identificare come legame di carattere familiare quello che, con ì DICO, si
vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento, con la conseguente tutela giuridica
di questa “quasi famiglia”.
Le stesse esclusioni a dichiarare
un DICO (art. 2) sono State riprese dagli impedimenti a contrarre matrimonio:
per quale altra ragione se non quella che le due figure giuridiche sono state
pensate come sovrapponibili?
All’art. 6 si riconosce il diritto per il cittadino straniero privo di permesso dì soggiorno, convivente con un cittadino italiano o comunitario, di chiedere un “permesso di soggiorno per convivenza”: non si produce lo stesso effetto di quanto è già previsto per il matrimonio con lo straniero privo di permesso di soggiorno?
Se si esamina il testo della proposta si vede che un po’ tutti i diritti riconosciuti ai
conviventi sono modulati sui corrispondenti diritti che discendono dal
matrimonio.
Si può dedurre quindi che con la proposta di legge sui DICO si è voluto che i conviventi conseguissero gli stessi diritti riconosciuti ai coniugi, senza però il vincolo del matrimonio, con i doveri che ne conseguono.
PERCHE’ LA PROPOSTA DI LEGGE RICONOSCE E DISCIPLINA LE CONVIVENZE E NON I DIRITTI DEI SINGOLI?
Non è vero che la proposta di
legge sui DICO riguarda la disciplina di diritti
individuali, altrimenti privi di tutela, senza riconoscere le convivenze. Se
così fosse i destinatari dello specifico complesso di norme
sarebbero tutti i cittadini.
Nel caso dei DICO, invece, è
previsto esplicitamente che le regole introdotte valgono per “due persone
maggiorenni, che convivono stabilmente ...“ (art. 1).
Il presupposto del riconoscimento
dei diritti proposti è quindi lo stato di convivenza, concetto ribadito dal
comma 4 dell’art. 1, secondo cui: “l’esercizio dei
diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità
della convivenza”.
Se si riconosce un diritto ad un soggetto in quanto convivente, si riconosce effetto giuridico alla convivenza, quale presupposto necessario dell’esercizio di quel diritto.
PERCHE’ LA PROPOSTA DI LEGGE HA UNA FUNZIONE SOSTANZIALMENTE IDEOLOGICA?
Già oggi la libera unione di due
persone può essere regolata con gli strumenti giuridici previsti dal complesso
delle nostre leggi ed in particolare dal Codice Civile, che riconosce e
garantisce il contenuto degli accordi liberamente sottoscritti dalle parti,
purché non contrari all’ordine pubblico.
La proposta .di
legge, peraltro, in più punti sì limita a rimandare a successivi provvedimenti
la specifica regolamentazione di alcune delle situazioni più rilevanti (ad es.
assistenza per malattia, pensione di reversibilità).
Tutta questa fretta di mettere
all’ordine del giorno della discussione la regolamentazione
delle convivenze ha l’evidente fine di introdurre nel nostro ordinamento il
riconoscimento esplicito delle convivenze, anche omosessuali, con quanto di
conseguente sul piano dell’attribuzione di una funzione ed un valore sociale,
funzione e valore che invece non hanno e non possono avere.
Soccorre in tal senso il dettato costituzionale che all’art. 29 riconosce i diritti della famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio, ipotizzando anche che si possa limitare l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, cioè di fatto limitarne i diritti, a garanzia dell’unità familiare. La Costituzione riconosce cioè che l’unità familiare è un valore che può prevalere sulla stessa posizione soggettiva dei coniugi, proprio perché la famiglia ha una importanza ed una funzione sociale che le altre formazioni sociali, richiamate dall’art. 2 della stessa Costituzione, non hanno.
PERCHE’ LA PROPOSTA DI LEGGE ARRECA DANNO ALLE FAMIGLIE?
La sostanziale equiparazione tra
Famiglia e convivenza, determinata dalla proposta di legge sui DICO, comporta
un enorme danno alle famiglie perché allarga in modo indistinto la platea dei
destinatari delle misure di politica familiare, cioè
di quegli interventi, anche di natura economica, che dovrebbero promuovere e
sostenere le Famiglie.
Chiunque si occupi dì politica familiare sa bene che in Italia le misure previste sono poche ed assolutamente insufficienti (la caduta della natalità ne è soltanto uno degli effetti). Se poi quel poco che è previsto viene indistintamente concesso a tutti, gli interventi che dovrebbero puntare a promuovere e sostenere le famiglie si trasformano in misure di contrasto alla povertà, misure dovute e legittime, che però attengono alla politica assistenziale e non alla politica familiare.
PERCHE’ LA PROPOSTA DI LEGGE ARRECA DANNO ALLA SOCIETA’?
La società, ogni società, è tanto
più forte e sana quanto più forti e sani sono i vincoli che tengono uniti i
suoi componenti. Ciascuno di noi impara a rapportarsi
con gli altri prima di tutto in famiglia: migliore è il clima che ciascuno vive
in famiglia, più sarà naturalmente portato al rispetto delle regole,
all’apertura agli altri ed alla collaborazione per il bene dell’intera
collettività.
Se così è, ed è così, appare del
tutto evidente che un intervento normativo quale quello
che istituisce i DICO (che rende precari i rapporti tra i conviventi, che
prevede addirittura la possibilità che uno dei conviventi faccia risultare
attivo uno stato di convivenza ignoto all’altro, che sancisce la pretesa. del convivente economicamente più forte di disinteressarsi
del convivente economicamente più debole una volta che la convivenza sia
cessata) non può che determinare il formarsi di nuovi cittadini insicuri,
inconsapevoli dell’importanza dei legami interpersonali, irrispettosi degli
altri e delle regole, incuranti di chi ha bisogno di aiuto.
La funzione educativa, che ogni
intervento normativo racchiude inevitabilmente in sé, comporta che lo Stato
propone come parimenti positive scelte definitive come
il matrimonio e scelte che hanno invece natura intrinsecamente temporanea e
provvisoria, come le convivenze.
Nella proposta di legge vengono poste sullo stesso piano anche le unioni
omosessuali. Il tema delle unioni omosessuali richiede un breve
approfondimento: negare la rilevanza sociale di esse
non significa discriminare gli omosessuali. La condizione dell’omosessuale è
una condizione soggettiva che va rispettata, ma l’unione tra due omosessuali è
qualcosa di ben diverso dalla Famiglia.
La Famiglia è infatti il contesto relazionale che rende possibile mantenere e rinegoziare i rapporti di scambio tra i sessi e le generazioni: del tutto evidente che l’unione omosessuale è per sua stessa natura priva delle dette caratteristiche, in quanto in essa sono presenti due persone dello stesso sesso, che non possono aprirsi alla generazione.
PERCHE’ LA PROPOSTA DI LEGGE E’ GIURIDICAMENTE INACCETTABILE E SOSTANZIALMENTE INUTILE?
Nella proposta di legge sui DICO,
dopo che è stata esplicitamente riconosciuta la rilevanza sociale e giuridica
delle convivenze, anche omosessuali, non si attribuiscono diritti certi ad
alcuno.
In primo luogo si prevede che un
soggetto possa trovarsi ad essere qualificato convivente ai fini della legge,
senza volerlo e senza neppure saperlo. E’ infatti
prevista la possibilità che la dichiarazione sia resa all’Ufficio Anagrafe da
uno solo dei pretesi conviventi, il quale deve darne notizia all’altro a mezzo
raccomandata. Non vi è chi non veda a quali e quanti
veri e propri abusi si presti la detta previsione. Sufficiente
in questa sede ricordare che una raccomandata si considera ricevuta dal
destinatario anche se lo stesso non la ha ritirata (compiuta giacenza o se a
ritirarla sia stato il portiere del palazzo (poi a chi la ha data?) o altro
soggetto convivente (ad es. lo stesso soggetto che ha dichiarato lo stato di
convivenza all’insaputa dell’altro!).
Gli estensori della proposta non hanno potuto far finta di non comprendere i rischi dell’attribuzione di rilevanza giuridica ad una situazione di mero fatto, quale la convivenza, e quindi hanno previsto che “chiunque ne abbia interesse” può dimostrare che la situazione reale è diversa rispetto alle risultanze anagrafiche. “Chiunque ne abbia interesse” significa uno dei conviventi, uno dei familiari di uno dei conviventi che veda lesi i propri diritti per effetto della convivenza, il proprietario dell’alloggio concesso in locazione rispetto al quale l’asserito convivente superstite vorrebbe far valere una indebita prosecuzione .... gli esempi potrebbero continuare all’infinito.
ASSISTENZA PER MALATTIA E RICOVERO (art. 4)
La proposta di legge rimanda alle strutture ospedaliere e di assistenza la disciplina dell’esercizio del diritto di visita ed accesso del convivente in caso di ricovero dell’altro. Non c’è bisogno di una legge che riconosce la rilevanza giuridica delle convivenze, anche omosessuali, per prevedere quanto già oggi avviene, è rimesso alla libera autonomia delle parti e non è vietato da alcuna norma presente nel nostro ordinamento.
DECISIONI IN MATERIA DI SALUTE E PER IL CASO DI MORTE (art. 5)
La proposta di legge si limita a prevedere che il convivente possa designare l’altro come suo rappresentante, mediante atto scritto ed autografo. Anche in tal caso nel nostro attuale ordinamento non c’è alcun divieto in tal senso, ma soprattutto la proposta di legge non attribuisce alcun diritto che già in concreto non possa essere esercitato da ciascuno. L’intenzione dei proponenti probabilmente era limitare il diritto dei familiari del paziente a fronte di un eventuale diritto del convivente, ma la norma non statuisce alcunché in tal senso (anche perché ciò avrebbe comportato privilegiare una situazione dì fatto rispetto ad un legame avente rilevanza per il diritto), limitandosi ad una affermazione del tutto superflua.
PERMESSO DI SOGGIORNO (art. 6)
La proposta di legge consente al cittadino extracomunitario, convivente con un cittadino italiano o comunitario, di chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza. La proposta non dice alcunché in ordine alla natura e soprattutto alla validità del permesso per convivenza: Ove non si dovesse ritenere che il permesso di soggiorno per convivenza abbia validità fino a quando la situazione di convivenza sia effettiva, la proposta avrebbe il sicuro effetto di aver risolto il problema della clandestinità in Italia. Sarebbe infatti sufficiente che lo straniero privo di permesso di soggiorno dichiarasse di convivere con un cittadino italiano, ottenesse il permesso e poi disdicesse la convivenza.
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (art. 7)
All’articolo 7 viene
previsto che le Regioni e le Province Autonome tengano conto della convivenza
ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare e residenziale
pubblica. La previsione appare del tutto superflua
perché la competenza in materia spetta alle Regioni (e Province Autonome).
Peraltro la disposizione è
assolutamente penalizzante per le famiglie perché, ancora una volta, i
conviventi hanno la possibilità di gestire la situazione in funzione del
miglior risultato, a discapito di chi è coniugato, il cui status risulta con certezza e non è suscettibile di modifiche
temporanee.
L’ingiustizia che deriva dal riconoscere la convivenza ai fini dell’assegnazione degli alloggi è stata ripetutamente prospettata anche nella nostra Regione. La Regione Marche, infatti, già riconosce lo stato di convivenza ai detti fini.
SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE (art. 8)
La proposta di legge stabilisce
che in caso di morte di uno dei conviventi che sia
conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, cioè l’inquilino
che ha sottoscritto il contratto, l’altro convivente può succedergli nel
rapporto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni o vi siano figli
comuni.
Il disposto del presente articolo appare del tutto superfluo perché già previsto nella Legge 392 del 1978.
AGEVOLAZIONI E TUTELE IN MATERIA DI LAVORO (art. 9)
La proposta di legge, anche in materia di trasferimenti ed assegnazione di sede, sostanzialmente riconosce ai conviventi da almeno tre anni i diritti e le tutele previsti per i coniugati. E’ uno dei casi in cui evidentemente il diritto riconosciuto ai conviventi entra in conflitto con quello spettante ai componenti la famiglia. I trasferimenti e le assegnazioni di sede dipendono infatti dai posti che si liberano nella zona che si vuole raggiungere e, nel caso di più persone aspiranti alla stessa sede, si forma una sorta di graduatoria. Riconoscendo il diritto anche ai conviventi si verificherà che le persone regolarmente coniugate rischieranno di essere sempre superate da chi convive. Chi non è sposato infatti sarà libero di far valere la convivenza con le modalità che risulteranno più vantaggiose ai fini del trasferimento (non si dimentichi che si può sempre fornire la prova di una situazione diversa da quella risultante all’Anagrafe, art. 1), mentre chi è regolarmente coniugato non ha alcuna possibilità di alterare la propria condizione.
TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E PENSIONISTICI (art. 10)
La proposta di legge nulla
disciplina in modo specifico, limitandosi a rimettere ogni decisione al momento
del “riordino della normativa previdenziale e pensionistica”.
Sembra tuttavia doveroso un accenno al tema della pensione di reversibilità.
L’istituto della pensione di
reversibilità nasce come un dovere sociale nei confronti di chi ha perso il
sostentamento che derivava dal lavoro prestato dal coniuge. In
sostanza, a fronte dell’impegno che i coniugi assumono pubblicamente di farsi
carico l’uno dell’altro per tutta la vita, lo Stato accetta di sostituirsi a
quello tra i coniugi che dovesse mancare prima dell’altro, riconoscendo a
favore del superstite la corresponsione di una quota del reddito o pensione che
percepiva chi è deceduto. Il presupposto dell’istituto della pensione di reversibilità è quindi l’impegno che i coniugi assumono
l’uno nei confronti dell’altro per tutta la vita.
Nel caso di convivenza invece non
c’è nessun impegno per tutta la vita, perché il rapporto nasce già come un
rapporto a scadenza, nel quale alcuni diritti maturano
soltanto dopo che sia trascorso un certo tempo e dal quale si può uscire senza
alcun dovere nei confronti dell’altro convivente. Non vi è alcuna ragione
pertanto perché lo Stato, la collettività sì assumano
impegni per sempre al posto di chi è deceduto senza aver assunto in vita alcun
impegno per sempre nei confronti di un’altra persona.
Peraltro l’eventuale dovere del convivente, pur sempre a scadenza, è limitato all’obbligo alimentare (come vedremo commentando il successivo art. 12), mentre lo Stato dovrebbe versare la reversibilità in funzione dell’ammontare dei reddito o della pensione percepito dallo scomparso. Non si tratta di discriminare chi convive, né voler danneggiare chi resta solo, ma semplicemente di riconoscere che matrimonio e convivenza non sono la stessa cosa. Se il legislatore ritiene che nessuno deve rimanere privo di sostentamento può riconoscere il diritto ad un sussidio per chiunque è privo di un reddito adeguato, senza scomodare, e così scardinare, famiglia e matrimonio.
DIRITTI SUCCESSORI (art. 11)
La proposta di legge attribuisce a chi convive da oltre nove anni il diritto di concorrere alla successione legittima dell’altro convivente. Anche in tal caso il diritto del convivente configge con i diritti dei familiari, in quanto la quota attribuita al convivente viene necessariamente a ridurre quanto devoluto ai familiari. La portata della detta disposizione appare nella sua gravità se si rammenta che l’art. 1 consente di far risultare una convivenza all’insaputa del convivente, e quindi dei suoi familiari, e di fornire la prova di. una situazione di fatto diversa dalle risultanze anagrafiche. Il carico di contenzioso che ne deriverà non è forse un danno per tutti, non soltanto per chi si troverà a dover dividere un’eredità con persone sconosciute?
OBBLIGO ALIMENTARE (art. 12)
Nell’ipotesi di cessazione della
convivenza, durata non meno di tre anni, qualora uno dei conviventi “versi in
stato di bisogno”, l’altro è tenuto a “prestare gli alimenti” per un “periodo
determinato in funzione della durata della convivenza”. Ricordiamo che nel
matrimonio, in caso di separazione e divorzio, il coniuge economicamente più
debole ha diritto ad un assegno di mantenimento proporzionale al reddito del
coniuge economicamente più forte. Il diritto al mantenimento dura per tutta la
vita di chi ne ha diritto, salvo che non percepisca un
adeguato reddito proprio o non si sposi.
Appare evidente la differenza tra le due situazioni. Con il matrimonio chi ha di più ha il dovere di pensare a chi ha di meno per sempre, con la convivenza chi ha di più può decidere di non obbligarsi ad alcunché, interrompendo la convivenza prima che maturino i 3 anni, per poi eventualmente riprenderla, e comunque è tenuto soltanto a versare il minimo vitale all’altro convivente, ove bisognoso, per un periodo di tempo limitato. Come si fa a dire che la proposta sui DICO è un aiuto ai deboli? Appare invece come la ratifica del diritto del più forte!
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (art. 13)
Rileva nel penultimo articolo la
previsione di un termine di nove mesi dall’entrata in vigore, nel quale vi è la
possibilità di fornire “la prova di una data di inizio
della convivenza anteriore a quella delle certificazioni” anagrafiche
effettuate ai sensi della legge stessa. Si tratta in sostanza di una sorta di
sanatoria, uno strumento attraverso il quale chiunque può gestire al meglio i
propri interessi contingenti (eventualmente anche in conflitto con quelli
dell’altro convivente: non è richiesto infatti che la
prova sia fornita da entrambi, avendo utilizzato i proponenti un neutro “può
essere fornita la prova”).
La conferma del fatto che chi ha formulato la proposta era pienamente consapevole della pericolosità della indicata “sanatoria”, emerge nel medesimo articolo, nel quale infatti si esclude che la descritta disposizione abbia “effetti relativamente ai diritti di cui all’art. 10 della presente legge”, cioè i “trattamenti previdenziali e pensionistici”. Lo Stato cioè si è tutelato, lasciando invece che i problemi possano ricadere sulle spalle delle famiglie!
COPERTURA FINANZIARIA (art. 14)
I proponenti confermano che le disposizioni sui DICO non sono prive di effetto per la collettività, ma comportano un costo per lo Stato, prevedendo la copertura dell’onere che ne deriva per i conti pubblici.
All’esito dell’esame
dell’articolato della proposta risulta confermato che
la regolamentazione delle convivenze:
- da vita ad una “quasi famiglia”,
priva dei requisiti di stabilità e certezza dei rapporti, anche giuridici,
propri della Famiglia;
- non fornisce risposte concrete
ad alcune posizioni soggettive, che invece assai agevolmente potrebbero essere
tutelate con interventi mirati sul Codice Civile o su specifiche leggi, senza
necessità di riconoscere la figura giuridica della convivenza;
- arreca danno alle Famiglie,
perché sottrae le risorse che, in forza del dettato costituzionale, dovrebbero
essere finalizzate al loro sostegno e promozione;
- arreca danno ai componenti delle Famiglie, perché introduce nei loro rapporti
soggetti che possono attribuirsi unilateralmente diritti;
- arreca danno alla società,
perché rende precari quei rapporti che invece dovrebbero essere i più stabili e
profondi;
- arreca danno alla società, perché promuove come esempi da seguire comportamenti che enfatizzano l’egoismo e l’individualismo.
FORUM REGIONALE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DELLE MARCHE
IL PRESIDENTE
Andrea Speciale