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Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
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CAPO I
PRINCÌPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Art. 1
(Princìpi generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema
integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità,
di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza
di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza
con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali"
si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo
i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti
di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni
di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche
la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle
iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e
di reciprocità e della solidarietà organizzata.
6. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo
delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli
utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Art. 2
(Diritto alle prestazioni)
1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari,
nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli
stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui
all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema
di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni,
ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo
a beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente
legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità
totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti
dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di
cui all'articolo 18.
5. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per
l'accesso e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più
appropriate.
Art. 3
(Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali)
1. Per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria
ed integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi
e delle risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica
dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni,
nonché della valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle
rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse
del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione
nonché con le politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento
al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi
ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse
alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per
le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei
livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente
legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata
partecipazione alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità
di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi
e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale
scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione
di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della
presente legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni
erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 4
(Sistema di finanziamento delle politiche sociali)
1. La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si
avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate
e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli
interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità,
fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni, secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché in attuazione della
presente legge, provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo
Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria,
a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali
di trasferimento agli enti locali delle materie individuate dal citato articolo
132.
4. Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico,
sulla base dei piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché
degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati
a carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli
invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché eventuali
progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui all'articolo
18 della presente legge.
Art. 5
(Ruolo del terzo settore)
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti
locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base
ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la
qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche
formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione
europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti
pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni
per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti
operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità
e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del
personale.
3. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base
di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo
8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste
dall'articolo 8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi
per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare
riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, sulla base dei principi della presente
legge e degli indirizzi assunti con le modalità previste al comma 3,
le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione
dei servizi.
CAPO II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale.
Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite
ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui
agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio
delle seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate
dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività
assistenziali già di competenza delle province, con le modalità
stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli
8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali,
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo
2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni
e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse
delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione
per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità
tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che operano nell'ambito
di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti
operativi tra i servizi che realizzano attività volte all'integrazione
sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali per le attività
socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo
di gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni,
in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi
5 e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare
proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità
dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso
strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale
integrazione economica.
Art. 7
(Funzioni delle province)
1. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno
1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano
il ruolo delle province in ordine:
a) alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese
disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito
provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali;
b) all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati
sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su
richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario
per il coordinamento degli interventi territoriali;
c) alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con
particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
Art. 8
(Funzioni delle regioni)
1. Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione
a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi,
con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria
ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n),
della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità
locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni
di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti
e procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo
a forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione
dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, spetta in particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, tramite le forme di concertazione con gli enti locali
interessati, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti
per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella
determinazione degli ambiti territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore
dell'esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma
coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni
sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive risorse regionali
destinate agli interventi previsti dalla presente legge;
b) definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente,
sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento
nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione
e la gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado
di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di
collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei
servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e
5;
g) istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla
base di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e
per la erogazione delle prestazioni;
i) definizione dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo
17 da parte dei comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli
utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera g);
m) predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento
del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni
sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla
legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito
dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni
disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione
di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza
nei confronti degli enti erogatori.
5. La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle
funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima
legge, le regioni disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo
3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni
e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per assicurare
la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni sociali trasferite
utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esercizio
delle funzioni stesse.
Art. 9
(Funzioni dello Stato)
1. Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo
e coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso
il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo
18;
b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese
le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero
della giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con
sede nelle civili abitazioni;
d) determinazione dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni
sociali, nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle
regioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo
i criteri stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
2. Le competenze statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo
sono esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo
i criteri stabiliti dall'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
Art. 10
(Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale
nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi
sociali di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione
alla programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera
b);
b) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della
forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed
efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità
giuridica pubblica;
c) prevedere l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali
coerenti con la loro autonomia
2) di forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci
annuali e pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di
investimenti, delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme
di verifica dei risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni
o in fondazioni di diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti
dalle tavole di fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente
che regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB,
nei casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione
del proprio patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione,
a principi di efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento
dei servizi; prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di
verifica della attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la
fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi
di cui alle lettere b) e c);
g) prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella
dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo
e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui,
a seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino
essere inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite
le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare,
nel caso di scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni
alle stesse appartenenti, nel rispetto degli interessi originari e delle tavole
di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore,
prioritariamente, di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente
competenti, allo scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi
e servizi sociali;
i) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto
legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria disciplina ai principi del decreto legislativo
di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo.
Art. 11
(Autorizzazione e accreditamento)
1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione
pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai
comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti
stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione alle
esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo
9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e
strutture di nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data
di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni
provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel
termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni.
3. I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
lettera c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni
erogate nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle
determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni, nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il
rilascio da parte dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle
autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un
periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni,
con il medesimo provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per
la verifica dei risultati.
Art. 12
(Figure professionali sociali)
1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
di concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti:
a) le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea
di cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione
organizzati dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti
per l'accesso, la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera
a), sono definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato
regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria
ad elevata integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate, per le figure professionali sociali, le modalità di
accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le risorse economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono
reperite dalle amministrazioni responsabili delle attività formative
negli stanziamenti previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche
del concorso del Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato.
Art. 13
(Carta dei servizi sociali)
1. Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale
di riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali
ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai
servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne
le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al
fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili
i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando
la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità
di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
3. L'adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
E SOSTEGNO SOCIALE
Art. 14
(Progetti individuali per le persone disabili)
1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale,
nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono,
su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito
al comma 2.
2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli
18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale,
i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata,
con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché
le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti
le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi
di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità
per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati
relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare
la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Art. 15
(Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia
di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente
per i soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto,
emanato di concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi
a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia
e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane
che ne fanno richiesta.
2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di
cui al comma 1, stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei
finanziamenti in base a criteri ponderati per quantità di popolazione,
classi di età e incidenza degli anziani, valutando altresì la
posizione delle regioni e delle province autonome in rapporto ad indicatori
nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede di prima applicazione
della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro novanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti
e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con
azioni e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere
e a favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente
familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma
1 sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare
integrata.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti
di cui al comma 1 trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale e al Ministro della sanità in cui espongono lo stato di attuazione
degli interventi e gli obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai
sensi del presente articolo, formulando anche eventuali proposte per interventi
innovativi. Qualora una o più regioni non provvedano all'impegno contabile
delle quote di competenza entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma
2, il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, provvede alla rideterminazione e
riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art. 16
(Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella
cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della
coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie
svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita
quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle
famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte
e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al
fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori
coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione
dei servizi.
2. I livelli essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale,
di cui all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma
3, lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità
e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità
genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità
tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità
e della paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli
interventi di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da
realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i servizi socio -
educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse
anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente;
c) servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere
economico, in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza,
di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà,
di minori in affidamento, di anziani;
e) servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro
di cura la famiglia, ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento
quotidiano delle persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli
nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi
e percorsi formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli,
di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non
autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica,
di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di
inserimento sociale, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani
di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in alternativa a contributi assistenziali
in denaro, possono concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti
a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del
prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è a carico del comune;
all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali è riservata
una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore
in sede locale.
5. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle
famiglie con specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì,
deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per la prima casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più
servizi educativi e sociali.
6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione
per le spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare
non autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite
per la realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative
comportanti corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa
di carattere corrente.
Art. 17
(Titoli per l'acquisto di servizi sociali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono
prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per
l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato
di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche
diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma
1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni
sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, lettera i), disciplinano i criteri e le modalità per la concessione
dei titoli di cui al comma 1 nell'ambito di un percorso assistenziale attivo
per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla
base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
CAPO IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Art. 18
(Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)
1. Il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi
e dei servizi sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo
conto delle risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché
delle risorse ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti
i Ministri interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali
di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della
legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi,
delle associazioni di rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi
sociali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica:
a) le caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei
livelli essenziali previsti dall'articolo 22;
b) le priorità di intervento attraverso l'individuazione di progetti
obiettivo e di azioni programmate, con particolare riferimento alla realizzazione
di percorsi attivi nei confronti delle persone in condizione di povertà
o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione,
della formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino
e alle famiglie;
e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate
dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione
delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione
di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione
sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonché
gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi
e dei servizi sociali;
g) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali
da parte degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle
condizioni di cui all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore
di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per
le persone anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a
quanto previsto dall'articolo 14;
m) gli indirizzi relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in
coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri
basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi
di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani,
per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo
scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con disabilità e
limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati,
nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti
e degli alcoldipendenti.
4. Il primo Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà sociale predispone annualmente una
relazione al Parlamento sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati
dal Piano nazionale, con particolare riferimento ai costi e all'efficacia degli
interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore programmazione. La relazione
indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione dei piani regionali.
La relazione dà conto altresì dei risultati conseguiti nei servizi
sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei, tenuto conto dei
dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge, in
relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui al comma 3 del presente
articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano stesso adottano nell'ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, attraverso forme di intesa
con i comuni interessati ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria
in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al
coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale
e del lavoro.
Art. 19
(Piano di zona)
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma
3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende
unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili,
ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo
le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire
il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché
gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali
e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni
regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui
all'articolo 21;
d) le modalità per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici
delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione
penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con
le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l'azienda unità sanitaria locale e con
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi
e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse
locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare
i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle
forme di concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune,
delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari
dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate
a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento
delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1 nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo
10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono,
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali previsto nel piano.
Art. 20
(Fondo nazionale per le politiche sociali)
1. Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale,
lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è
incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni
per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno
2000, a lire 591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire
149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del commercio con l'estero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa
sociale dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità
finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento
di programmazione economico-finanziaria.
5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare modalità e
procedure uniformi per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel
Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni
e diseconomie nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali
costituiscano quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi
e prevedere modalità di accertamento delle spese al fine di realizzare
un sistema di progressiva perequazione della spesa in ambito nazionale per il
perseguimento degli obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati degli interventi, nonché modalità per la revoca
dei finanziamenti in caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari
entro periodi determinati;
e) individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del
regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni
dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento
può essere emanato.
7. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della
quota riservata di cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel
Piano nazionale e dei parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n).
In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla
data della sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
al citato articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il decreto
di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo 18, comma
3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per l'adempimento
delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8. A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale
per le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le
modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura
delle prestazioni di cui all'articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
24, confluiscono con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche
sociali anche le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni
individuate dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresì,
somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, fondazioni, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione
europea, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
al citato Fondo nazionale.
>tj;3> 11. Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile
della quota non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse
ricevute nei tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro
per la solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo
comma 7, provvede alla rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse,
fermo restando l'obbligo di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva
dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna regione.
Art. 21
(Sistema informativo dei servizi sociali)
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo
dei servizi sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali,
del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione
di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative,
con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
è nominata, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
una commissione tecnica, composta da sei esperti di comprovata esperienza nel
settore sociale ed in campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso,
due dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie
locali. La commissione ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti,
al modello ed agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli
operativi del sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è
presieduta da uno degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà
sociale. I componenti della commissione durano in carica due anni. Gli oneri
derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le modalità
e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli strumenti
necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali ai fini
dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in conformità
con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tenuto conto
di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 281 del
1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le province
e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti necessari ed appropriati
per l'attivazione e la gestione del sistema informativo dei servizi sociali
a livello locale.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico
del Fondo nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli
articoli 18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del
sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in
tali piani.
CAPO V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 22
(Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche,
e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse,
impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia
di prevenzione, cura e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia
di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono
il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni
e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione
nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate
dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi
di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio
di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della
vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo
16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici
disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive
modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo
14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio
di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonchè
erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a
domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione
della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non
siano assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze
da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero
e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità
delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996,
n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto 1998, n. 296,
31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori
disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei
minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie
di tipo familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i
modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze
delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e
consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali
e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici
assistenziali.
Art. 23
(Reddito minimo di inserimento)
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è sostituito
dal seguente:
"Art. 15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo,
sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione
e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto
conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità,
i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di
inserimento come misura generale di contrasto della povertà, alla quale
ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni
di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni
sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni".
2. Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente
legge.
Art. 24
(Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità
civile, cecità e sordomutismo)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del principio della
separazione tra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme
per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle
leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382,
30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi
importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso,
oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli
attuali trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma.
La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti
assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per
la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori
di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile
e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme
di sostegno economico:
1) reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni
e assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la
mancata produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità,
è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente
lettera;
2) reddito minimo per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità
e assegni concessi alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica
per favorire percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro
di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge
29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ed a borse di lavoro
di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare anche temporaneamente
nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento dell'inserimento definitivo;
3) indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata
alla gravità, nonché per consentire assistenza e sorveglianza
continue a soggetti con gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità
afferiscono gli emolumenti concessi, alla data di entrata in vigore della presente
legge, per gravi disabilità, totale non autosufficienza e non deambulazione,
con lo scopo di rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e
la permanenza delle persone con disabilità grave o totale non autosufficienza
a domicilio, anche in presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità
può essere concessa secondo le seguenti modalità tra loro non
cumulabili:
3.1) indennità per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa
a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente
dipendenti;
b) cumulabilità dell'indennità di cura e di assistenza di cui
alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
23;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno
luogo alla concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera
a) del presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di
pensioni e indennità dopo centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo, prevedendo nello stesso la equiparazione tra
gli emolumenti richiesti nella domanda presentata alle sedi competenti ed i
nuovi trattamenti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite
e in atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
f) disciplina del regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro
che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati
in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti
non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione
alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una
quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
23, a diretto beneficio dell'assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità
civile e alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio
della unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello
unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni
di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, nonchè dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità
ed handicap - International classification of impairments, disabilities and
handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità;
definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti
medesimi.
2. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nonché i pareri degli enti e delle associazioni
nazionali di promozione sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e
b), della legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di decreto legislativo
è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 25
(Accertamento della condizione economica del richiedente)
1. Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 26
(Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
1. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
(Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)
1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe
iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti
per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne
la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto
dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per il Governo
rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra le indagini
svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento
del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione
di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza
nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di
tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della
Commissione sono assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali
o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di
comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per
l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione
di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può
avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare
la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi
o a singoli ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel
limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale
per le politiche sociali.
Art. 28.
(Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)
1. Allo scopo di garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare
i servizi destinati alle persone che versano in situazioni di povertà
estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche
sociali è incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato
e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB
possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti
ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi
di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento
e il reinserimento sociale.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti
di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento
dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti,
i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio
degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli
interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 29
(Disposizioni sul personale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate
di professionalità ed esperienza in materia di politiche sociali, per
lo svolgimento, in particolare, delle funzioni statali previste dalla presente
legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche di integrazione
degli immigrati e tutela dei minori non accompagnati. Al predetto personale
non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le assunzioni avvengono in deroga ai termini
ed alle modalità di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per
l'anno 2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede
a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai
sensi dell'articolo 20 della presente legge.
Art. 30
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo
72 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo
10 è abrogata la disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 24 sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici
previste dalle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio
1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni.