CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Art. 1 ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
Il Comune di Bologna, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto comunale, esprime un
impegno prioritario per promuovere i diritti di cittadinanza della famiglia,
così come costituzionalmente definita, la coesione sociale e la solidarietà fra
le famiglie, attraverso la costruzione di relazioni organiche con le
Associazioni che le rappresentano.
Per una più concreta attuazione di tale impegno, il
Comune di Bologna istituisce la Consulta Comunale delle Associazioni Familiari,
quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni, favorendo
la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a favore della
famiglia e delle Associazioni che la rappresentano.
Il Comune riconosce alla Consulta ampia autonomia, per
quanto riguarda la regolamentazione del proprio
funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l’organizzazione dei
lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di
acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.
Art. 2 FUNZIONI DELLA CONSULTA
La Consulta svolge funzioni di impulso e sostegno alla
realizzazione, da parte del Comune di Bologna, di politiche familiari rispettose
del principio di sussidiarietà e dei diritti della famiglia, con attività
consultive, propositive e di attivo concorso all’esercizio delle funzioni
comunali per quanto riguarda le politiche sociali rivolte alle famiglie. Le
funzioni della Consulta sono le seguenti:
1. favorire le relazioni ed il
confronto tra diverse esperienze, impegnate in ambito familiare;
2. favorire la predisposizione di iniziative
comuni tra Amministrazione comunale ed associazionismo;
3. sviluppare l’osservazione delle dinamiche
sociali, attraverso il confronto delle informazioni;
4. promuovere relazioni tra i diversi soggetti
Istituzionali e non, che operano in città;
5. esprimere, quando richiesto,
pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari
ed i relativi servizi;
6. promuovere iniziative atte a fornire una cultura
della famiglia come istituzione sociale fondamentale ed a rendere la società e
le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la
stessa;
7. provvedere a dotarsi di
norme di autoregolamentazione.
La Consulta può, inoltre:
- costituire, autonomamente o su
richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici;
- invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari
Pubblici ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o
approfondimenti.
Art. 3 ORGANI DELLA CONSULTA
Gli organi della Consulta sono:
a) l’Assemblea Generale,
b) il Presidente,
c) la Segreteria Esecutiva.
Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono rinnovabili per più
di due mandati consecutivi.
Art. 4 ASSEMBLEA GENERALE
L’Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo
delegato) di ogni associazione aderente; direttamente
provvede a :
a) deliberare sulle domande di adesione;
b) eleggere il Presidente e la Segreteria esecutiva;
c) riunirsi almeno una volta ogni 3
mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dalla
Segreteria esecutiva. L’Assemblea Generale deve essere convocata qualora
lo richieda almeno un terzo degli aderenti;
d) ricercare sempre, nelle decisioni
di competenza, la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti: a tal
proposito le sue deliberazioni devono essere approvate almeno dai due terzi
dell’assemblea.
Se un ente aderente non intende collaborare alle iniziative deliberate
dall’Assemblea Generale, espone le motivazioni della sua scelta.
Art. 5 PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dall’Assemblea e svolge le seguenti funzioni:
a) convoca l’Assemblea;
b) presiede l’Assemblea Generale e la Segreteria
esecutiva;
c) rappresenta la Consulta all’esterno;
d) sottoscrive gli atti della Consulta;
e) assume i provvedimenti di urgenza,
che dovranno essere ratificati dall’Assemblea;
f) può delegare in caso di impossibilità,
una persona di sua fiducia.
La carica di Presidente è incompatibile con:
a) Presidente e/o legale rappresentante di una qualsiasi
associazione aderente;
b) incarichi politici e cariche pubbliche elettive.
Art. 6 SEGRETERIA ESECUTIVA
La Segreteria esecutiva è costituita dal Presidente e da quattro membri eletti
dall’Assemblea e provvede a:
a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi
compiti;
b) attuare gli indirizzi e le delibere
dell’Assemblea, in stretto contatto con gli organismi aderenti;
c) fornire parere consultivo al Presidente sui
provvedimenti d’urgenza.
Art. 7 COMPONENTI
DELLA CONSULTA
Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le associazioni di
privato sociale, che, ancorché non iscritte al Registro comunale delle Libere
Forme Associative e/o in altri registri di pubblica evidenza:
- abbiano sede legale od operativa nel Comune di
Bologna;
- siano formalmente e regolarmente costituite;
- contemplino tra i fini statutari la
promozione e il sostegno della famiglia.
Le Associazioni partecipano alla Consulta attraverso un proprio
rappresentante.
Può prendere parte ai lavori della Consulta, senza
diritto di voto, l’Assessore Delegato ai Servizi Sociali del Comune di Bologna.
La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita.
La Consulta dura in carica per tutto il mandato
amministrativo.
Art. 8 AMMISSIONE ALLA CONSULTA
Le Associazioni interessate a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissione, indicando il nome della persona formalmente
incaricata di rappresentare l’Associazione. Alla domanda, dovrà inoltre essere
allegato:
- Statuto dell’Associazione;
- designazione del rappresentante e dell’eventuale suo
sostituto;
- relazione sintetica sulle attività svolte.
Le richieste di adesione verranno esaminate nella
prima seduta utile dall’Assemblea Generale. La Consulta comunica formalmente al
richiedente l’accettazione dell’ammissione o il rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne
motiva le ragioni.
Art. 9 ESPRESSIONE DI PARERI
Sono sottoposte ad una valutazione della Consulta,
durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del
Consiglio Comunale, della Giunta o dei Consigli di Quartiere, con i quali siano
approvati programmi e progetti rivolti alle famiglie.
Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei
provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla
Consulta tutte le informazioni del caso, ad esclusione di quelle
soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione
necessaria.
Art. 10 SUPPORTO ALLA CONSULTA
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le
riunioni e per l’espletamento delle attività della Segreteria Esecutiva.
Art. 11 NORME TRANSITORIE
Al fine di attivare la Consulta, il Comune, attraverso un bando pubblico,
invita le Associazioni familiari del territorio a richiedere di partecipare
all’Assemblea costitutiva della Consulta.
L’Amministrazione Comunale nomina un comitato tecnico,
composto da tre membri, che provvederà all’esame di
legittimità delle domande pervenute, alla convocazione della prima assemblea
della Consulta e ne dirigerà i lavori per i primi tre mesi, al termine dei
quali l’assemblea procederà alla elezione del Presidente e della Segreteria
Esecutiva.
Con tale elezione si intende costituita validamente la
Consulta.